lunedì 19 marzo 2012

Stavolta mi sa che la banana va a Moore.

Bene, dai. Ti fanno giustamente notare che gli ultimi post parlavano di legge e che quindi erano tipo un tantino, come dire...pesi. Quindi andiamo avanti, si, ma magari saltiamo direttamente quello che non ci interessa, tipo


CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere.


Laddove per "talune categorie di opere" si intende, nella SEZIONE I, "Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche". Come dire: cimportasega. E passiamo avanti. Nella SEZIONE II. "Opere collettive, riviste e giornali", che sembra vagamente interessarci, dobbiamo prendere in considerazione solo l'articolo 40.

Art. 40

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Dice: ma gli altri? Noi non facciamo riviste e giornali? No, non li facciamo. Zitti e mosca, che riviste e giornali sono cose ben precise, che non hanno nulla a che vedere con quello che facciamo noi. Saltiamo a pie' pari anche SEZIONE III, "Opere cinematografiche" e SEZIONE IV, "Opere radiodiffuse", SEZIONE V "Opere registrate su supporti" e SEZIONE VI, "Programmi per elaboratore", SEZIONE VII, "Banche di dati" (no, cioè, rendiamoci conto di cosa è coperto dal diritto d'autore! Poi ci incazziamo se non riusciamo a farci cancellare da quegli elenchi di quelle società che si sentono in diritto di telefonarci e romperci i coglioni tutti i giorni per venderci qualche servizio...come fanno a cancellare il nostro nome?! E' protetto dal diritto d'autore!!) e arriviamo direttamente al

Capo V
Eccezioni e limitazioni

Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni


In realtà anche qua ci sono ben poche cose che ci interessano in maniera particolare, se non alcuni singoli punti che secondo me tutti dovrebbero conoscere...


Art. 68

1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.


4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.



Tipo quante fotocopie si possono fare,


Art. 70

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.


O cosa si può pubblicare su Youtube...(che per caso voi avete mai guadagnato qualcosa dal pubblicare qualcosa su YT? Vorrei sottolineare che essendo in rete è SEMPRE a bassa risoluzione e di scarsa qualità)

Con questo corriamo fino all'articolo 100, considerando che tutto il saltato tratta di supporti cinefonografici, con un piccolissimo settore che tratta ritratti e corrispondenza epistolare (!).

CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.

E passiamo quindi alle curiosità.

Art. 100

Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.


Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

Art. 101

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.


Art. 102

E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.



Oh, non so voi, ma a me tutto questo fa sorridere.

Ora, saltando pari pari un altro paio di articoli che trattano ANCORA di banche dati e di atti paranoici della difesa digitale del materiale coperto da diritto d'autore, arriviamo a cose ancora più strane che si accompagnano ad elementi di una certa utilità per chiunque di noi faccia questo sporco lavoro che comunque qualcuno deve pur fare:

TITOLO III
Disposizioni comuni

CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.


Come la pubblicità possa essere comparata al deposito delle opere, proprio non si riesce a comprendere.


Art. 103

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.


Tò! Esiste un regstro delle opere. Ma non bastava segnalare il diritto d'autore? Certo, ma poi lo devi anche dimostrare. Il deposito dell'opera è un ottimo modo per dimostrare che quelal opera è tua, ma di certo non è il solo.


La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.


E si comincia con la SIAE. Così, subito. Dice: ma perchè? Perchè evidentemente il potere qualcosa conta, in fin dei conti.

Però si parte dal cinema: non è strano?

Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

E i programmi. Proprio le cose più comuni, insomma, via.


La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.


Qua non è più assolutamente chiaro se si stia parlando del registro della SIAE o del registro pubblico. Probabilmente di entrambi. In pratica, loro attestano che l'autore sei te fino a che qualcuno non PREdimostra di essrlo stato prima della tua registrazione. Comodo. Tanto vale dimostrartelo da solo.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

Dice: quali? Bho.

Andando avanti, si discute del fatto che si può registrare anche l'intera cessione dei diritti di copia, come -in teoria- dovrebbe essersi svolta la cessione di Watchmen da parte di Alan Moore alla DC.

Ovviamente, è importante precisare che

Art. 106

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.


Come era chiaramente ovvio. Per la cronaca, l'articolo 188 parla della protezione delle opere straniere.


Dicevamo, comunque, che la cosa sensata sarebbe stata che la DC fosse in possesso di una cessione totale dei diritti di copia dell'opera. La cosa, ad esempio, dovrebbe essere valida anche per altri prodotti "estremi" della DC, come Sandman, dove, pare, Gaiman ha trattato un diritto d'autore molto particolare, quello che negherebbe alla DC di riutilizzare il personaggio di Morfeo senza il suo esplicito consenso (pur lasciandogliene la proprietà), ma di lasciare ampio spazio all'utilizzo di tutto il resto del background della sua serie. Un interessante compromesso, direi tutto sommato anche accettabile, che Gaiman ha voluto giocarsi in vista di...bho? Diciamo per tutelare la sua opera.

Invece per Moore si vocifera di un contratto stranissimo, che lascerebbe alla DC pieni diritti sull'opera fino a che continua a ristamparla.

Mi sfugge il senso di un accordo di questo genere. E' chiaro che a questo punto, se questo accordo fosse reale, la DC è a tutti gli effetti l'unico reale titolare dei diritti di Watchmen, dato che non smetterà MAI di ristampare l'opera che gli garantisce-probabilmente- i maggiori introiti in tutto il suo parco testate.

E che quindi la ragione in questa discussione sta tutta dalla parte della DC. Poi si può discutere di ragione MORALE, e come ho già detto, anche di sensatezza della cosa...ma prima di tutto...io mi chiedo... ma Moore dov'era quando ha firmato questo famoso contratto?...











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