domenica 18 marzo 2012

La banana oggi va al lettore.

Prima di proseguire il discorso sul diritto d'autore, voglio parlare di qualche altro diritto. Mi riferisco ai diritti dei lettori. Diritti che vengono sempre, sempre, sempre IGNORATI, schiacciati dalle logiche leggi del mercato ma non per questo, sebben non contemplati da nessuna legge, meno giusti.


Io sono un lettore. E quando mi innamoro di un personaggio, ho il diritto di seguirlo, di studiarlo, di analizzarlo. Di considerarlo come se fosse una persona reale, con una personalità reale, che vive in un mondo reale.

Posso accettare di vedere le cose cambiare come cambiano nel mondo reale, quindi. Mi aspetto di non vederlo decontestualizzato, non senza ragione, almeno. Mi aspetto di non veder cambiare il suo background. Il suo passato. Il mondo in cui vive, e che mi è stato fatto conoscere.

Mi aspetto di non vedergli cambiare personalità. Ho diritto a questo. Ho diritto ad una qualità stilistica che si mantenga ugualmente alta dall'inizio alla fine. Mi aspetto che autore ed editore abbiano il coraggio di interrompere la serie quando la qualità viene meno. Ho diritto al fatto che se la qualità viene meno autore ed editore SE NE ACCORGANO, per lo meno!

Il personaggio è coperto da diritti di ogni tipo. Che proteggono autore, editore, curatore, tutti. Tranne lui stesso.

E di conseguenza me.

Ho diritto al fatto che se la qualità della serie viene meno essa venga chiusa. O quantomeno interrotta. La tua serie vive perchè IO le ho dato fiducia, meritata o meno. Ho diritto al fatto di non veder tradita quella fiducia.

Gli albi Bonelli vendono sempre di meno. MOLTO, di meno. Non è un segreto. E vendono sempre di meno perchè un bel giorno i lettori dicono "basta". Dicono basta al sentirsi presi per il culo in questa maniera, con storie sempre più brutte e disegni che si manengono sempre più sullo standard. Anche se i disengatori sono più che capaci. Sembra che vegano tenuti al guinzaglio, che gli venga chiesto di non superare un certo limite. E gli autori? Non lo so, sono capaci, ma la qualità delle storie è bassa, molto, molto bassa.

E allora arriva un giorno in cui cala la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quel giorno in cui sei costretto a dire, basta, l'hai fatta fuori dal vaso.

E chiudi albo, e portafoglio.


Ho il diritto di non dover arrivare a questo. Chi protegge questo mio diritto?

Nessuno. Così, mentre ci sono serissimi professionisti amanti dei loro figli di carta, come Alfredo Castelli o Claudio Chiaverotti, sono costretto a chiedermi che cazzo è successo a Nathan Never, o a Dylan Dog.

E a come sia possibile che non se ne rendano conto.

Al di là di come vengano stilati i contratti, questo è uno dei diritti fondamentali degli autori: quello di aver facoltà di opporsi quando la loro opera viene snaturata in questa maniera.

E dove sono? Cosa fanno?


Di contro, è quello che sta cercando di fare Moore, nel modo sbagliato, però. Moore, in quanto autore, non ha nessun diritto di opporsi al fatto che la DC faccia un prequel, o un sequel, o uno spin off di quel che è di Watchmen...ma ha il diritto di richiedere e CONTROLLARE che questo venga fatto nel migliore dei modi possibili. E anche di opporsi, in maniera obiettiva, alla sua realizzazione fino a che esso non sia effettivamente un prodotto della giusta qualità stilistica, narrativa, continuativa.

Moore poteva muoversi in questa maniera in difesa dei suoi lettori. L'ha fatto? No. Ha solo detto che non ha alcuna intenzione di farlo (suo diritto, sia chiaro) e che la DC, brutta e cattiva, non dovrebbe avere alcun diritto di farlo (e questa insensatezza sulla base di quale diritto legale verrebbe pronunciata?).

Questo pone Moore in torto quanto e forse più della DC.


Bene, questo lo volevo dire. In fin dei conti sottolinea ancora di più cosa accade nella situazione Moore/DC.


E ora, non me se ne voglia, continuiamo ad analizzare la legge. Anche perchè entriamo in una parte decisamente interessante.


SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore.


Il diritto morale...


Art. 20

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però
se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.


Ecco, la legge appena citata è proprio quella che darebbe a Moore il diritto succitato. Diritto che non ha intenzione di utilizzare, pare.


Art. 21

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.


Ho sempre avuto la sensazione che la legge si ripeta spesso. Questo secondo me è l'articolo 9, scritto in altra forma. Comunque sia non si smentisce, e questo è l'importante.

Art. 22

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.


Questa è invece una importante specifica. Se hai accettato delle modifiche, non puoi più chiedere che vengano eliminate. Non dimentichiamoci che l'elemento fondamentale non è né l'editore né l'autore, ma l'opera.


Art. 23

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione sindacale competente.


Mai capito perchè l'azione possa essere esercitata dal presidente del consiglio, comunque anche quel che dice questo articolo è chiaro: la rivendicazione del diritto di paternità può essere rivendicato, in caso di suo decesso, per sempre, anche dagli eredi dello stesso, che ovviamente dovranno produrre prove sufficienti a stabilirne la veridicità.


Art. 24

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. è rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo III.


Questa appare evidente... Ma passiamo alla prossima sezione, che è DECISAMENTE interessante....


SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.


Ehh? E' vero o no che è interessante?


Art. 25

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.


Eh?! Chiaro? Articolo 25, parla molto chiaramente. Sono stanco di sentire le più svariate teorie sulla scadenza del diritto d'autore. Più chiaro di così non potrebbe essere: 70 anni oltre la morte dell'autore. E personalmente mi sembrano DECISAMENTE troppo pochi, considerando il fatto che stiamo parlando di un valore come qualunque altro, come una casa, come un terreno, come una fabbrica. Non si capisce perchè un valore dovrebbe scadere. Comunque sia, io personalmente rivedrei questa scadenza portandola MOOOOLTO più in avanti. Ma ne parleremo poi.


Art. 26

Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.


Qui si cominciano a fare delle specifiche. Si parla di opere collettive, come le nostre. I diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutt'uno è di 70 anni dalla prima pubblicazione (decisamente molto, molto molto molto meno dei diritti di sfruttamento economico dovuto ad ogni collaboratore...e se devo essere onesto NON MI è PER NIENTE CHIARO come li si possa scindere). Comunque, a parte questo, si parla di opere periodiche. A molti autori di fumetti questa cosa potrebbe interessare alquanto. Si rimanda quindi all'articolo 30, ed aspettiamo di arrivarci per poterne discutere.


Art. 27

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.


Bene, anche qua null'altro che specifiche ovvie (ma che è sempre meglio sottolineare).


Art. 28

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.


Una specifica sulla specifica.


Art. 29

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.


La seconda riga ci fa comprendere in maniera estremamente chiara in che periodo è stata scritta la legge. Strano che la nomenclatura non sia stata eliminata.

Comunque, qui si parla di altri termini. Qualora si tratti di accademie, scuole, o istituti senza scopo di lucro, il diritto di sfruttamento è limitato ai 20 anni. Oh, è bene chiarire che qua stiamo parlando, per diritto di sfruttamento, di diritto di copia, o copyright che dir si voglia. Dopodichè, non è che tale diritto scada e divenga di dominio pubblico, ma semplicemente, torna in mano all'autore.

Su questo argomento sara bene tornare, comunque, perchè, come dimostrato nel primo post sull'argomento, questa legge, seppure nel tentativo di analizzare tutto, è scritta in maniera ESTREMAMENTE semplice, e considera sempre l'opera come se potesse essere un elemento indipendende da un altro, cosa che non ci è propria.

Non tutti gli autori di fumetti scrivono un loro fumetto indipendente in opera unica, vendendo il libro all'editore taldeitali in maniera tale che l'opera possa entrare ed uscire in un circuito di vendita come se nulla fosse. Anzi, a conti fatti questo tipo di opere andrebbero considerate l'esigua minoranza, e forse in quanto tali andrebbero trattate esattamente alla stregua di libri, perchè sicuramente nel loro meccanismo creativo possono essere collocate.

Dylan Dog, Martin Mystere, Nathan Never, Mister No e Legs possono in qualche modo esser considerati opere come nell'esempio succitato?

Direi proprio di no. E non solo perchè trattasi di serie e non di opere singole, ma soprrattutto perchè sono in continuity.


E al di là del fatto che alla Bonelli se ne siano sempre fregati della cosa, il concetto base, quando decidi di mettere in continuity DUE opere quello che stai facendo è, semplicemente basare le due opere su un background narrativo superiore in comune.

E questo background va cosiderato come esso stesso un'opera appartenente a qualcuno. Al limite appartenente ai due autori, ma a qualcuno deve appartenere. E quando le opere sono cinque, io direi che affidarlo alla superiorità d'autore di cinque autori sia folle.

Direi che il titolare del diritto d'autore di una continuity dovrebbe essere una sola entità giuridica, sia essa una persona, una associazione, o un ente. Chicchesia, dovrebbe tra le altre cose prendersi la briga di controllare che non vi si generino errori di continuity.

Ora...prendiamo la DC.

La DC ha una moltitudine di personaggi. Tutti basati, in un continuum ben basato e strutturato, su un'unica continuity, creata da molti in maniera graduale ed involontaria ma implementata da Gardner Fox nel 1961 e di proprietà della DC comics stessa. Che al contrario della Bonelli, ha saputo curare la cosa e farne crescere qualcosa di grandioso che ha trasformato lo stesso DC Universe in una unica grande storia, capace di strutturarsi in maniera tale da esser sempre coerente con se stesso e proprio in virtù di questa stessa continuity tener sempre viva l'attenzione del lettore non su una sola serie ma sulla totalità del suo parco testate.

Forse se i miei diritti di lettore da parte della Bonelli sono stati violati è anche per colpa di questa stessa incuranza della continuity, e dei suoi diritti.


La continuity dovrebbe essere sempre in mano ad una sola istituzione. Una persona che decide, o un gruppo che si riunisce in consiglio di amministrazione, come che sia, la decisione di cosa farne deve sempre essere unanime.


Il che cambia leggermente le cose. Questo significa che Phab ha questa idea per Superugo, e decide di proporla alla DC comics. La DC la valuta, magari propone le sue modifiche, ne discute, ne discute ancora, e ancora, e infine accetta. Decidendo di inserirla nella sua continuity, perchè lo reputa elemento fondamentale (è comunque gran parte della forza dei prodotti della DC COMICS). Che fa il Phab? Accetta? Gli piacerà vedere Superugo, un giorno, a contatto con Superman, o Batman?

Anche se questo comporterà un decisivo cambio del controllo dei diritti d'autore (non troppo, in realtà)?

Cosa cambia? Vediamo. In pratica, invece di essere un'opera DEL TUTTO ORIGINALE, Superugo è un'opera ORIGINALE di Phab (che ne è autore e sicuramente controlla parte -quanto dipende dagli accordi- dei diritti di sfruttamento del personaggio, in condivisione con la DC comics) BASATA sulla continuity dell DC comics. Questo comporterà, in cambio di un livello di vendite decisamente più ampio - ma anche solo un'opera decisamente più interessante- il fatto che in pratica Superugo è stato creato dal Phab su richiesta della DC comincs si ampliare il suo universo narrativo, lasciando quindi a Phab i diritti di paternità morale ma INTEGRANDO il diritto di copia del personaggio -e non solo dell'opera- nel diritto di copia generale della continuity DC. In parole povere: La DC potrà ristamparlo ogni quanto vorrà. Non solo. Potrà integrare, ampliare, allargare, l'opera, a suo piacimento, sempre dopo avermi consultato. Perchè io ne sono l'autore ed ho diritto a non vedere snaturata l'opera, a meno di accordi precedenti diversi. Non ho però il diritto di oppormi allo sfruttamento del personaggio, con ristampe e prosecuzioni, inserimenti in altri contesti, ecc. ecc.

Ho diritto a prendere le mie royalty su ogni ristampa o riapparizione del personaggio. E' plausibilmente logico pensare che io abbia da guadagnare di più dall'apparizione di Superugo in una sola vignetta di Action Comics che dalla ristampa totale dell'intera serie di Superugo. Ovviamente questo è solo un esempio di come tali accordi potrebbero essere svolti. Potrei chiedere un supercompenso iniziale per non chiederne più in seguito. O potrei ottenere un piccolissimo vitalizio, o magari la possibilità di spingere qualche altra mia creazione.

Di possibilità ce ne sono tante.

Quello che è certo è che di sicuro una volta entrato in una continuity, se le cose sono fatte bene, il personaggio ed il suo background non dovrebbe mai uscirne. Se la continuity è in mano alla casa editrice, significa che non dovrebbe mai cambiare editore. E che il comportamento normale di una casa editrice, che sia la DC comics o che sia altro, dovrebbe essere quello di tentare di inserire un prodotto all'interno della sua continuity. Che potrebbe anche non esser sua, potrebbe anche essere che ha solo un contratto con il suo legale titolare.

Resta il fatto che la continuity dovrebbe essere in mano ad uno, e che la normale tendenza di una casa editrice dovrebbe essere quella di inserire ogni singolo prodotto sulla stessa continuity, per generare una sola superstoria globale che funzioni molto meglio che singolarmente e che al contempo non impedisca lo sviluppo di storie comunque a se stanti.


E qua si genera la Domanda. Di chi è Watchmen?

Io credo che fino a che non vedremo nero su bianco il benedetto contratto che lega la DC a Moore non lo capiremo mai.

Ammesso che esista, ovviamente. Sto cominciando a pensare che potrebbe essere anche quello, il problema...e se pensate che sia strano, sappiate che al momento sono ben pochi i fumetti che escono in Italia legati ad un contratto...

Quindi non vedo perchè questa cosa non possa essere accaduta una trentina d'anni fa, sia pur tra una ditta seria come la DC comics e un professionista serio come Alan Moore.

Soprattutto date le discussioni che ne stanno nascendo attorno...


Mha. Andiamo avanti, va', che la legge sul diritto d'autore conta 206 articoli e siamo appena al 26...


Art. 30

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.


Ed eccoci finalmente al famoso articolo 30. Che non fa altro che precisare la ripartizione del diritto di copia anno per anno.


Art. 31

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.


Richiamo ad un articolo 54 punti più avanti, e comunque torniamo a parlare della morte dell'autore. Per il momento non ci interessa.


Art. 32

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.


Mi piace questo scrivere le norme rifacendosi agli articoli successivi, anzichè i precedenti. Comunque qua si parla di cinema e non ce ne cale.


Art. 32-bis

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.


Idem.


Art. 32-ter

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.


Ancora precisazioni.

Bhe, direi che per il momento chiudiamo qua. Ce n'è già abbastanza per farsi un'idea precisa di come stanno, o come dovrebbro stare, le cose.

Che poi a noi delle beghe della DC e di Moore ci cala poco, credo.

Quello che ci interessa è non veder rovinata un'opera.

In nessun modo possibile.


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